Protocollo
Art. 3
In vigore dal 21 ott 1956
.
Il contributo del Governo italiano si realizzerà per il tramite di
uno o più Enti i quali avranno personalità giuridica nell'ordinamento argentino e saranno investiti delle facoltà necessarie per attuare i piani di stabilimento delle famiglie rurali.
Detti Enti non perseguiranno propositi di lucro e le loro finalità sociali resteranno limitate agli obiettivi indicati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-p-3