Accordo
Art. 3
In vigore dal 21 ott 1956
.
Le Alte Parti Contraenti si impegnano a concedere le massime
facilitazioni, compatibili con le loro rispettive legislazioni, ai prodotti naturali o fabbricati, originari del territorio di uno dei due Paesi, che si importino nell'altro in materia di diritti, tasse, imposte od oneri tributari e per quanto concerne le formalità e le procedure amministrative cui sono soggetti l'importazione, la circolazione, il trasporto e la distribuzione dei prodotti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-3