Accordo
Art. 2
In vigore dal 21 ott 1956
.
I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana
assicurano l'applicazione di un trattamento di stretta reciprocità per tutte le operazioni commerciali e finanziarie che saranno effettuate fra i due Paesi. Studieranno e risolveranno con la massima benevolenza le proposte che reciprocamente saranno formulate per facilitare e incrementare le loro relazioni economiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-2