Accordo
Art. 4
In vigore dal 21 ott 1956
.
Il Governo Argentino faciliterà l'esportazione verso la Repubblica
italiana delle merci argentine specificate nella lista A e, da parte sua, il Governo della Repubblica italiana concederà tutte le facilitazioni necessarie per l'importazione nella Repubblica italiana di tali merci.
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-4