Accordo
Art. 5
In vigore dal 21 ott 1956
.
La Repubblica italiana comprerà e la Repubblica Argentina venderà
le quantità minime di 300.000 tonnellate di frumento durante l'anno 1953 e di 500.000 tonnellate durante gli anni successivi di validità del presente Accordo, sempre che in ciascuno di questi anni il saldo esportabile non sia sostanzialmente ridotto.
I prezzi del grano saranno oggetto di stipulazione annuale e
manterranno una ragionevole relazione con le "quotazioni fuori conferenza" che sussisteranno alla data di ciascuna operazione sui mercati esteri rappresentativi.
Storico versioni
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