Accordo
Art. 7
In vigore dal 21 ott 1956
.
I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana
faranno tutto il possibile, nei limiti della rispettiva competenza, affinché i prezzi delle merci, che siano oggetto di intercambio fra i due Paesi, non siano superiori a quelli che pagherà qualsiasi terzo Paese, in parità di condizioni, qualità e circostanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-7