Accordo

Art. 7

In vigore dal 21 ott 1956
. I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana faranno tutto il possibile, nei limiti della rispettiva competenza, affinché i prezzi delle merci, che siano oggetto di intercambio fra i due Paesi, non siano superiori a quelli che pagherà qualsiasi terzo Paese, in parità di condizioni, qualità e circostanze.
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