Accordo

Art. 12

In vigore dal 21 ott 1956
. Le esportazioni di prodotti o merci argentine verso la Repubblica italiana, come pure le esportazioni di prodotti o merci italiane verso la Repubblica Argentina saranno soggette alle disposizioni di carattere generale in vigore nel Paese esportatore al momento in cui si effettua l'esportazione.
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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-12

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