Accordo

Art. 13

In vigore dal 21 ott 1956
. Le importazioni nella Repubblica Argentina di prodotti o merci italiane, come pure le importazioni nella Repubblica italiana di prodotti o merci argentine, saranno soggette alle disposizioni di carattere generale vigenti nel Paese importatore al momento dello sdoganamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo