Accordo
Art. 13
In vigore dal 21 ott 1956
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Le importazioni nella Repubblica Argentina di prodotti o merci
italiane, come pure le importazioni nella Repubblica italiana di prodotti o merci argentine, saranno soggette alle disposizioni di carattere generale vigenti nel Paese importatore al momento dello sdoganamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-13