Accordo
Art. 16
In vigore dal 21 ott 1956
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Tutti i pagamenti di qualsiasi natura corrispondenti ad operazioni dirette fra la Repubblica Argentina e la Repubblica italiana saranno effettuati in dollari statunitensi alle condizioni previste dal presente Accordo ed in conformità alle disposizioni in materia di cambi vigenti in entrambi i Paesi.
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