Accordo

Art. 14

In vigore dal 21 ott 1956
. I Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Argentina adotteranno le misure e le disposizioni necessarie per garantire, secondo lo spirito delle disposizioni e dei Trattati vigenti in materia, il rispetto delle denominazioni di origine e qualità che corrispondono a prodotti esclusivi di uno dei due Paesi, reprimendo con l'applicazione di sanzioni adeguate la circolazione e la vendita di quelli fabbricati nei loro stesso territorio o in terzi Paesi con false denominazioni di origine, qualità o tipo.
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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-14

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