Accordo
Art. 15
In vigore dal 21 ott 1956
.
Il Governo italiano studierà con la migliore disposizione le
domande che riceverà dal Governo Argentino per l'apporto di procedimenti tecnici di produzione, patenti, macchinari, nonché per l'invio di tecnici da destinarsi alle industrie stabilite nella Repubblica Argentina o che potranno stabilirvisi in futuro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-15