Accordo
Art. 18
In vigore dal 21 ott 1956
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I pagamenti disposti dall'Argentina a favore dell'Italia ai quali si riferisce l', ivi comprese le rimesse di aiuto familiare, potranno anche essere effettuati a tramite di Banche o Istituti autorizzati ad operare in cambi, stabiliti nei rispettivi Paesi. A tal uopo le Banche italiane saranno autorizzate ad aprire a nome dei propri corrispondenti, in Argentina "CONTI SPECIALI DOLLARI C. A.
I.", che saranno considerati come sottoconti del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." cui si riferisce l'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-18