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Art. 22

In vigore dal 21 ott 1956
. Il saldo del "CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI", aperto in virtù di quanto stabilito all'articolo precedente, sarà produttivo d'interessi in ragione del 2,75 per cento annuo. Tali interessi saranno liquidati alla fine di ciascun semestre calendario, per il debito del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I.".
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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-22

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