Accordo

Art. 27

In vigore dal 21 ott 1956
. Ai fini di quanto stabilito nel presente Accordo, per convertire gli importi in dollari C. A. I. che si registrano a debito o a credito dei Conti ai quali si riferisce il presente capitolo, l'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco Central de la Republica Argentina applicheranno le norme ed i tipi di cambio vigenti nei rispettivi Paesi, per la conversione in dollari statunitensi in lire italiane, in pesos argentini, in altre divise o viceversa.
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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-27

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