Accordo
Art. 31
In vigore dal 21 ott 1956
.
Al fine di facilitare il finanziamento di importazioni nella
Repubblica Argentina di prodotti italiani, l'Ufficio italiano dei Cambi potrà dare facoltà alle Banche italiane di aprire crediti documentari e, reciprocamente, il Banco Central de la Republica Argentina potrà permettere agli Istituti autorizzati argentini di aprire crediti documentari per finanziare le esportazioni argentine in Italia. Tali operazioni si svolgeranno d'accordo con la pratica bancaria ed il loro rimborso si effettuerà a tramite dei conti previsti negli , secondo i casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-31