Accordo
Art. 35
In vigore dal 21 ott 1956
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In relazione alle prescrizioni della Costituzione nazionale i
lavoratori italiani, senza eccezione, fruiranno, durante la loro permanenza nel territorio argentino, dello stesso trattamento e dei vantaggi di cui godono gli emigranti di qualsiasi altra provenienza, intendendosi che saranno automaticamente applicati ai lavoratori di origine italiana tutti i benefici concessi a quelli di altri Paesi.
Il Governo Argentino adotterà le misure intese a coordinare gli interessi comuni dei due Paesi nelle questioni consolari e culturali che possano riguardare l'emigrazione italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-35