Accordo
Art. 38
In vigore dal 21 ott 1956
.
Al fine di facilitare l'immagazzinamento e la manipolazione dei
prodotti di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra e la loro distribuzione verso terzi Paesi, i Governi italiano ed Argentino esamineranno con la migliore disposizione, in armonia con le rispettive legislazioni, le reciproche richieste relative a concessioni per l'organizzazione di zone speciali e depositi franchi di uno dei due Paesi nei porti marittimi dell'altro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-38