Accordo

Art. 40

In vigore dal 21 ott 1956
. Il Governo italiano ed il Governo Argentino studieranno i mezzi tecnici che, di comune accordo, potranno applicarsi al fine di accrescere il volume delle operazioni di riassicurazione fra i due Paesi.
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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-40

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