Accordo

Art. 43

In vigore dal 21 ott 1956
. Il Governo della Repubblica italiana adotterà le misure necessarie, nei limiti della propria competenza, affinché siano forniti annualmente alla Repubblica Argentina, non meno di 6.200.000 metri di pellicola vergine nei tre tipi principali da 35 millimetri (negativo, suono e positivo) nelle proporzioni abituali per l'utilizzo da parte dell'industria cinematografica. Di comune accordo potrà essere convenuta tra le Alte Parti Contraenti la fornitura di una quota addizionale di pellicola vergine da 16 millimetri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-43

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