Accordo
Art. 42
In vigore dal 21 ott 1956
.
Le persone o ditte interessate nel richiedere il rispettivo
permesso d'importazione, dovranno presentare un certificato di autorizzazione rilasciato dagli organi competenti del Paese di origine della pellicola.
Detto documento dovrà contenere le seguenti attestazioni
riguardanti la pellicola:
a) che è di produzione nazionale del Paese di origine;
b) che è di proprietà di una persona o ditta residente nello
stesso Paese di origine;
c) che è stata programmata per la prima volta in pubblico non
prima di tre anni dalla data del rilascio del certificato.
A richiesta di una delle Alte Parti Contraenti potrà farsi
eccezione alla regola dei tre anni di anzianità della pellicola, di cui al paragrafo c).
Nel caso in cui, effettuata l'importazione, una o più delle
pellicole non potesse ottenere le restanti autorizzazioni necessarie per essere proiettata, si accorderanno nuove autorizzazioni per consentire la proiezione del numero di pellicole determinato nell'.
Storico versioni
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