Accordo
Art. 46
In vigore dal 21 ott 1956
.
Entrambi i Governi promuoveranno la stipulazione di Accordi
speciali che abbiano per scopo:
a) di assicurare la proiezione e la più ampia diffusione
possibile in Italia di almeno dieci pellicole argentine all'anno.
Tale quantità sarà aumentata proporzionalmente sulla base di una pellicola argentina per ogni tre pellicole italiane, a misura che le Autorità argentine accordino permessi di importazione oltre le trenta pellicole indicate nell';
b) di ottenere facilitazioni creditizie in Italia per il
doppiaggio e l'edizione delle pellicole argentine introdotte in Italia;
c) di facilitare la più ampia diffusione possibile delle
pellicole italiane in Argentina;
d) di predisporre un regime che consenta l'applicazione di un
sistema di co-produzione fra le industrie cinematografiche di entrambi i Paesi;
e) d'incrementare un ampio intercambio artistico e di ritrovati tecnici tra l'Italia e l'Argentina.
A tale scopo una Commissione speciale formata da Rappresentanti dei
Governi e dell'industria cinematografica dei rispettivi Paesi si riunirà in Buenos Aires nel più breve tempo possibile.
Storico versioni
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