Accordo

Art. 46

In vigore dal 21 ott 1956
. Entrambi i Governi promuoveranno la stipulazione di Accordi speciali che abbiano per scopo: a) di assicurare la proiezione e la più ampia diffusione possibile in Italia di almeno dieci pellicole argentine all'anno. Tale quantità sarà aumentata proporzionalmente sulla base di una pellicola argentina per ogni tre pellicole italiane, a misura che le Autorità argentine accordino permessi di importazione oltre le trenta pellicole indicate nell'; b) di ottenere facilitazioni creditizie in Italia per il doppiaggio e l'edizione delle pellicole argentine introdotte in Italia; c) di facilitare la più ampia diffusione possibile delle pellicole italiane in Argentina; d) di predisporre un regime che consenta l'applicazione di un sistema di co-produzione fra le industrie cinematografiche di entrambi i Paesi; e) d'incrementare un ampio intercambio artistico e di ritrovati tecnici tra l'Italia e l'Argentina. A tale scopo una Commissione speciale formata da Rappresentanti dei Governi e dell'industria cinematografica dei rispettivi Paesi si riunirà in Buenos Aires nel più breve tempo possibile.
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