Accordo

Art. 50

In vigore dal 21 ott 1956
. Il presente Accordo sarà ratificato in conformità della procedura costituzionale di ciascuna delle Alte Parti Contraenti e lo scambio dei relativi strumenti di ratifica sarà effettuato nella città di Buenos Aires al più presto possibile. Senza pregiudizio della sua debita ratifica, il presente Accordo entrerà in vigore, a titolo provvisorio, il giorno successivo a quello della sua firma e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1958, salvo quanto viene espressamente stabilito nel testo medesimo. In fede di quanto sopra si firmano due esemplari nelle lingue spagnola ed italiana, parimenti validi, nella città di Roma, addì 25 del mese di giugno millenovecentocinquantadue. DE GASPERI BERNABE S. GONZALES RISOS JULIO M. JUNCOSA SERÈ Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO
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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-50

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