Protocollo

Art. 1

In vigore dal 21 ott 1956
PROTOCOLLO ADDIZIONALE Il Governo della Repubblica Argentina, in conformità con la sua politica agraria di ampio sviluppo delle attività agro-zootecniche, particolarmente concretata nel suo Piano Economico di recente sanzionato, e il Governo della Repubblica italiana, desideroso di facilitare l'emigrazione nella Repubblica Argentina di nuclei familiari rurali e di contribuire ad assicurare ai nuclei stessi un effettivo ed adeguato stabilimento; Dichiarano: 1) che dal punto di vista sociale ed economico è di speciale interesse per i due Paesi incrementare l'emigrazione verso la Repubblica Argentina di famiglie italiane autenticamente rurali; 2) che l'esperienza dell'ultimo quinquennio consiglia che la suddetta emigrazione specializzata si svolga in stretta cooperazione tra i Governi di entrambi i Paesi in conformità di piani adeguati; 3) che le misure adottate recentemente dai due Governi rendono opportuno tradurre in pratica le raccomandazioni contenute nell' dell'Accordo sull'emigrazione del 26 gennaio 1948 e nell' del Protocollo addizionale dell'8 ottobre 1949 nel senso di "studiare le forme di azione diretta e indiretta con cui il Governo italiano, oltre all'apporto immigratorio, parteciperà tecnicamente e finanziariamente alla realizzazione del piano di colonizzazione che preparerà ed eseguirà il Governo Argentino, in relazione agli impegni che quest'ultimo si assume per il collocamento dei coloni italiani, sulla base di un programma di collaborazione reciproca"; 4) che la realizzazione dei piani predetti permetterà di consolidare sempre più i tradizionali vincoli di amicizia esistenti tra i due popoli. In concordanza con i principii sopra esposti e nell'intento di tradurli in pratica, i due Governi convengono sulle seguenti disposizioni: . Il Governo Argentino allo scopo di promuovere lo stabilimento definitivo nella Repubblica Argentina di famiglie rurali italiane, con le risorse dei suoi Organi competenti e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legali in vigore fornirà i mezzi necessari per finanziare l'acquisto della terra e concederà prestiti intesi a promuovere e sviluppare la produzione. Tale contributo non sarà in nessun caso inferiore a quello assegnato dal Governo italiano, in conformità di quanto disposto nei successivi .
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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-p-1

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