Protocollo

Art. 2

In vigore dal 21 ott 1956
. Il Governo italiano, da parte sua, concorrerà alla realizzazione di quanto convenuto nel presente Protocollo, utilizzando, nella forma ed alle condizioni previste nell', fino a una somma di 200 milioni di pesos moneta nazionale argentina, che preleverà dai fondi esistenti nel conto "Afectacion Emprestito" aperto presso il Banco Central de la Republica Argentina a nome dell'Ufficio italiano dei Cambi. Detto importo sarà destinato a far fronte: a) al finanziamento delle spese di trasferimento (degli emigranti e delle loro rispettive famiglie, nonché delle famiglie degli emigranti già stabilitisi in Argentina, nella misura che i due Governi convengano; b) al finanziamento integrativo occorrente per la sistemazione dei coloni e delle loro famiglie nella Repubblica Argentina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-p-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo