Protocollo
Art. 2
In vigore dal 21 ott 1956
.
Il Governo italiano, da parte sua, concorrerà alla realizzazione di quanto convenuto nel presente Protocollo, utilizzando, nella forma ed alle condizioni previste nell', fino a una somma di 200 milioni di pesos moneta nazionale argentina, che preleverà dai fondi esistenti nel conto "Afectacion Emprestito" aperto presso il Banco Central de la Republica Argentina a nome dell'Ufficio italiano dei Cambi.
Detto importo sarà destinato a far fronte:
a) al finanziamento delle spese di trasferimento (degli emigranti
e delle loro rispettive famiglie, nonché delle famiglie degli emigranti già stabilitisi in Argentina, nella misura che i due Governi convengano;
b) al finanziamento integrativo occorrente per la sistemazione
dei coloni e delle loro famiglie nella Repubblica Argentina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-p-2