Protocollo

Art. 6

In vigore dal 21 ott 1956
. L'Ente o gli Enti, che amministreranno i fondi italiani all'uopo stanziati, dovranno collaborare nella preparazione e nell'attuazione dei piani tecnici che i competenti organi argentini formuleranno allo scopo di assicurare un razionale sviluppo delle imprese agricole.
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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-p-6

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