Art. 3

In vigore dal 21 ott 1956
Per far fronte ai finanziamenti per l'emigrazione italiana in Argentina previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364, e dall' del Protocollo addizionale di cui alla lettera b) del precedente , gli importi in pesos necessari - fino all'importo massimo di 263 milioni di pesos e nei limiti delle disponibilità di mano in mano utilizzabili - saranno prelevati dal fondo di riserva in pesos costituito dall'Ufficio italiano dei cambi per l'esecuzione de Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italoargentino del 13 ottobre 1947 concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949 e per assicurare il servizio del prestito di cui al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385. Oltre i detti limiti si provvederà ai finanziamenti previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364, in conformità delle disposizioni contenute nella legge stessa, intendendo per buoni del Tesoro speciali di cui all' della legge medesima, buoni del Tesoro novennali rinnovabili. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - ANDREOTTI - ZOLI MEDICI - CORTESE - VIGORELLI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO
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