Accordo
Art. 9
In vigore dal 21 ott 1956
.
Al fine di ampliare l'intercambio commerciale dei prodotti previsti
nelle liste A e B fra i due Paesi, e di includervi altri prodotti, le Alte Parti Contraenti studieranno con il maggiore spirito di cooperazione la possibilità di concedere permessi di esportazione e di importazione oltre quelli previsti nelle citate liste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-9