Accordo

Art. 9

In vigore dal 21 ott 1956
. Al fine di ampliare l'intercambio commerciale dei prodotti previsti nelle liste A e B fra i due Paesi, e di includervi altri prodotti, le Alte Parti Contraenti studieranno con il maggiore spirito di cooperazione la possibilità di concedere permessi di esportazione e di importazione oltre quelli previsti nelle citate liste.
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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-9

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