Accordo

Art. 10

In vigore dal 21 ott 1956
. I contingenti previsti dalle liste A e B annesse al presente Accordo entreranno in vigore quindici giorni dopo la sua firma e avranno valore per un periodo di dodici mesi, ad eccezione di quelli relativi al gruppo dei Beni strumentali previsto nella lista B, che resteranno in vigore fino alla scadenza del presente Accordo. Tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo annuo di validità delle menzionate liste, le Alte Parti. Contraenti determineranno di comune accordo i prodotti argentini e italiani che formeranno oggetto speciale d'intercambio fra i due Paesi nel successivo periodo di dodici mesi, fino alla scadenza dell'Accordo. Se un mese prima della scadenza di ciascun periodo annuo non fosse stato ancora raggiunto un accordo, ambo le Parti stabiliranno se prorogare o meno il termine di scadenza delle liste relative al periodo in corso.
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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-10

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