Accordo
Art. 8
In vigore dal 21 ott 1956
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Il Governo italiano assicura che tutti i prodotti argentini che, in
esecuzione del presente Accordo, saranno esportati verso l'Italia, verranno destinati a soddisfare il consumo interno del Paese e il Governo Argentino, da parte sua, assicura che tutti i prodotti italiani che, in esecuzione del presente Accordo, saranno esportati verso l'Argentina, verranno destinati a soddisfare il proprio consumo interno.
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-8