Accordo

Art. 45

In vigore dal 21 ott 1956
. Il Governo della Repubblica Argentina dà facoltà al Banco Central de la Republica Argentina, ed il Governo della Repubblica italiana all'Ufficio italiano dei Cambi, affinché, i due Istituti menzionati possano concordare le disposizioni tecniche e complementari atte a permettere la più rapida esecuzione dei trasferimenti a cui si riferisce l'articolo precedente.
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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-45

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