Accordo
Art. 44
In vigore dal 21 ott 1956
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I trasferimenti corrispondenti al ricavo della vendita e/o dello
sfruttamento delle pellicole cinematografiche impressionate saranno regolati in base alla procedura che si indica in appresso:
a) per l'ammontare dei trasferimenti che si effettuino
dall'Italia verso l'Argentina ai titoli indicati saranno autorizzate rimesse per importi equivalenti dall'Argentina verso l'Italia allo stesso titolo.
Tali rimesse si effettueranno d'accordo con il sistema generale dei
pagamenti e alle condizioni stabilite dagli ;
b) le somme che risulteranno in eccesso resteranno depositate nel
Paese debitore e potranno essere utilizzate, in armonia con le disposizioni vigenti nello stesso Paese, per produzione, doppiaggio, titolaggio, edizione e spese direttamente collegate con la produzione, la distribuzione e la programmazione di pellicole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-44