Accordo
Art. 39
In vigore dal 21 ott 1956
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Il Governo italiano si riserva il diritto di fare assicurare presso
Compagnie italiane le merci italiane che si esportino in Argentina e i prodotti argentini che si importino in Italia, quando i rischi del trasporto siano a carico del venditore o del compratore, rispettivamente.
Il Governo Argentino si riserva il diritto di far assicurare presso
Compagnie argentine le merci argentine che si esportino in Italia e o prodotti italiani che si importino in Argentina quando i rischi del trasporto siano a carico del venditore o del compratore, rispettivamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-39