Accordo

Art. 34

In vigore dal 21 ott 1956
. Gli emigranti italiani saranno equiparati, per quanto concerne il regime e le condizioni di lavoro, ai lavoratori nazionali ed usufruiranno dei benefici di ogni specie che le leggi argentine stabiliscano in materia di lavoro ed impiego, di assicurazione e previdenza sociale.
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