Accordo
Art. 34
In vigore dal 21 ott 1956
.
Gli emigranti italiani saranno equiparati, per quanto concerne il regime e le condizioni di lavoro, ai lavoratori nazionali ed usufruiranno dei benefici di ogni specie che le leggi argentine stabiliscano in materia di lavoro ed impiego, di assicurazione e previdenza sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-34