Accordo

Art. 32

In vigore dal 21 ott 1956
. L'Ufficio italiano dei Cambi ed il Banco Central de la Republica Argentina fisseranno le modalità tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-32

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