Accordo
Art. 28
In vigore dal 21 ott 1956
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Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo nel:
a) vigilare che i trasferimenti di fondi fra l'Italia e
l'Argentina e viceversa, effettuati in applicazione del presente Accordo, si riferiscano esclusivamente ad operazioni dirette fra entrambi i territori;
b) autorizzare i pagamenti correnti fra l'Italia e l'Argentina, in conformità alle disposizioni vigenti in ciascun Paese in materia di cambi, al momento di effettuare i rispettivi trasferimenti;
c) consultarsi al fine di controllare i trasferimenti di capitali
in conformità ai principi della loro politica rispettiva, specialmente per impedire quei trasferimenti che non rispondessero ad un'utile finalità economica.
d) scambiare ogni informazione utile al fine di assicurare il
miglior controllo nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo;
e) mantenersi in contatto per esaminare congiuntamente tutte le questioni tecniche che si presentino nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo e per adottare, di comune accordo, tutte le misure che le circostanze rendessero necessarie.
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-28