Accordo
Art. 29
In vigore dal 21 ott 1956
.
I pagamenti previsti alla lettera b) dell'articolo precedente
comprendono:
a) pagamenti commerciali, ivi compresi i pagamenti delle spese
accessorie (spese di trasporto per via marittima, fluviale, terrestre ed aerea, assicurazione ed altre, provvigioni, commissioni, spese portuali diritti vari, tasse e simili);
b) pagamenti ufficiali, ivi comprese le percezioni consolari;
c) pagamenti e rimborsi di passaggi marittimi e di spese di
viaggio dei cittadini italiani o argentini in viaggio diretto fra l'Argentina e l'Italia, su navi battenti bandiera dell'uno e dell'altro Paese;
d) pagamenti a titolo di stipendi, onorari, salari, pensioni,
servizi, sussidi, assicurazioni sociali, spese di sostentamento, diritti, redevances, canoni, diritti di autore, tasse e diritti di brevetti e licenze, rimesse per aiuti familiari;
e) pagamenti relativi ad assicurazioni e riassicurazioni (premi, commissioni, interessi su riserve tecniche, indennizzi, contribuzioni di avarie, spese di liquidazione sinistri, ricupero di sinistri, valori garantiti e spese di ispezioni di rischi, ecc.);
f) pagamenti di redditi, rendite, interessi e benefici, di spese di esercizio e di ammortamento contrattuali, d'imposte, tasse e accessorie;
g) qualsiasi altro pagamento giustificato, ammesso di comune
accordo fra l'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco Central de la Republica Argentine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-29