Accordo
Art. 24
In vigore dal 21 ott 1956
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Il Governo Argentino si riserva il diritto di estinguere totalmente
o parzialmente, in qualsiasi momento, i saldi debitori che presentino i conti "GENERALE DOLLARI C. A. I." e "FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI". Il Governo italiano, da parte sua, si riserva di estinguere totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento l'eventuale saldo debitore per l'Italia che presentasse il "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I.".
Agli effetti di quanto indicato nel presente articolo, entrambi i Governi stabiliranno di comune accordo le modalità e le condizioni degli ammortamenti di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-24