Accordo

Art. 25

In vigore dal 21 ott 1956
. Alla scadenza del presente Accordo i pagamenti originati dalla liquidazione degli impegni assunti prima della sua scadenza saranno effettuati a tramite dei Conti ai quali si riferiscono gli , secondo i casi, ed in conformità alle disposizioni del presente Accordo che resteranno in vigore a tale effetto, durante un successivo periodo di sei mesi dopo la scadenza, dell'Accordo. L'Ufficio italiano dei Cambi ed il Banco Central de la Repubblica Argentina definiranno di comune accordo la procedura da seguire per la liquidazione degli impegni originati dalle operazioni previste nel presente Accordo, che non fossero estinti entro i sei mesi successivi ed aventi scadenza posteriore a detto termine. Il saldo totale che allo scadere del citato periodo di sei mesi presentino i Conti menzionati sarà regolato in merci concordate fra entrambi i Governi o, di comune accordo, in dollari U. S. A., in altre divise o in qualunque altra forma.
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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-25

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