Accordo
Art. 20
In vigore dal 21 ott 1956
.
Il saldo del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." di cui al precedente
articolo sarà produttivo di interessi in ragione del 21/2 per cento annuo per le somme eccedenti i 10 (dieci) milioni di dollari. Tali interessi saranno liquidati e contabilizzati nel menzionato CONTO alla fine di ciascun semestre calendario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-20