Accordo

Art. 20

In vigore dal 21 ott 1956
. Il saldo del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." di cui al precedente articolo sarà produttivo di interessi in ragione del 21/2 per cento annuo per le somme eccedenti i 10 (dieci) milioni di dollari. Tali interessi saranno liquidati e contabilizzati nel menzionato CONTO alla fine di ciascun semestre calendario.
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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-20

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