Accordo
Art. 19
In vigore dal 21 ott 1956
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Il "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." al quale si riferisce l' potrà presentare saldo creditore o debitore, indistintamente, fino al limite di 100 (cento) milioni di dollari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-19