Accordo
Art. 17
In vigore dal 21 ott 1956
.
Tutti i pagamenti ai quali si riferisce l'articolo antecedente, ad eccezione di quelli compresi nell', saranno effettuati per il credito o per il debito, secondo i casi, del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." (Convenio Argentino-italiano) aperto dall'Ufficio italiano dei Cambi, in rappresentanza del Governo italiano, al nome del Banco Central de la Republica Argentina, in rappresentanza del Governo Argentino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-17