Accordo
Art. 23
In vigore dal 21 ott 1956
.
Entrambi i Governi stabiliranno la procedura per determinare il
regime che dovrà essere applicato per estinguere il saldo dei conti "GENERALE DOLLARI C.A.I." e "FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-23