Accordo
Art. 30
In vigore dal 21 ott 1956
.
Le merci originarie di terzi Paesi, che non siano state oggetto di lavorazione in uno dei due Paesi e che una delle Alte Parti Contraenti acquisti nell'altra, non potranno essere regolate a tramite del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." e dei "CONTI SPECIALI DOLLARI C. A. I.", come pure del "CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI" cui si riferisce questo capitolo, salvo che ciò non venga concordato in ciascun caso dalle Autorità competenti di entrambi i Paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-30