Accordo
Art. 33
In vigore dal 21 ott 1956
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Il Governo della Repubblica Argentina e il Governo della Repubblica
italiana compresi del reciproco interesse sociale ed economico di incrementare una razionale emigrazione di lavoratori italiani verso l'Argentina e in particolar modo di famiglie autenticamente rurali - ciò che consentirà di stringere ancor più i solidi vincoli di amicizia che legano i due popoli - promuoveranno lo stabilimento in Argentina di 500.000 persone, approssimativamente, in un periodo di cinque anni, adottando a tal fine tutte le misure dirette al raggiungimento degli scopi menzionati in pari tempo, riaffermano il proposito di assicurare il più efficace ed integrale adempimento degli Accordi speciali sull'emigrazione, fino ad oggi sottoscritti fra i due Paesi.
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-33