Accordo

Art. 37

In vigore dal 21 ott 1956
. I Governi Contraenti si impegnano, durante la validità del presente Accordo, ad adottare le misure necessarie affinché il trasporto delle merci scambiate fra la Repubblica Argentina e la Repubblica italiana si effettui su navi di bandiera nazionale argentina ed italiana in parità di tonnellaggio, a meno che non vi fosse stivaggio disponibile dei Paesi firmatari. L'applicazione di queste disposizioni non potrà comportare un ritardo nelle consegne o un rincaro dei prodotti da trasportare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-37

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo