Accordo
Art. 37
In vigore dal 21 ott 1956
.
I Governi Contraenti si impegnano, durante la validità del
presente Accordo, ad adottare le misure necessarie affinché il trasporto delle merci scambiate fra la Repubblica Argentina e la Repubblica italiana si effettui su navi di bandiera nazionale argentina ed italiana in parità di tonnellaggio, a meno che non vi fosse stivaggio disponibile dei Paesi firmatari.
L'applicazione di queste disposizioni non potrà comportare un
ritardo nelle consegne o un rincaro dei prodotti da trasportare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-a-37