Convenzione
Art. XII
In vigore dal 9 set 1956
Articolo XII
Uno studente o apprendista che è residente in uno degli Stati
contraenti (che non sia cittadino dell'altro Stato contraente) ma che è temporaneamente residente nell'altro Stato contraente esclusivamente allo scopo di studio o di istruzione è esente in tale altro Stato da imposta sulle somme che riceve da persona residente nel primo Stato a scopo di mantenimento, educazione e istruzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-19;943#art-c-xii