Convenzione
Art. VII
In vigore dal 9 set 1956
Articolo VII
Ciascuno degli Stati contraenti può riscuotere le imposte, che
sono oggetto di questa Convenzione, applicate dall'altro Stato contraente (come se dette imposte fossero applicate da esso stesso) in modo da impedire che le detrazioni o ogni altro beneficio concesso in base alla presente Convenzione vadano a vantaggio di persone che non abbiano diritto a tali benefici.
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-19;943#art-c-vii