Convenzione
Art. II
In vigore dal 9 set 1956
Articolo II
1. Ai fini della presente Convenzione:
a) Il termine "Stati Uniti n significa gli Stati Uniti d'America e, quando è usato in senso geografico, comprende soltanto gli Stati, i Territori della Alaska e delle Hawai, e il Distretto di Columbia.
b) Il termine "Italia" significa la Repubblica italiana.
c) Il termine "imposta" significa l'imposta federale sulle
successioni applicata dagli Stati Uniti, o la imposta sulle successioni o quella sull'asse ereditario globale netto applicate dall'Italia, come il contesto richiede.
d) Il termine "autorità competente" significa, nel caso degli
Stati Uniti, il Commissioner of Internal Revenue, come autorizzato dal Segretario di Stato per il Tesoro, e, nel caso dell'Italia, il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte indirette sugli Affari.
2. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti, ogni termine non altrimenti definito ha, salvo che il contesto non richieda altrimenti, il significato che esso ha secondo le leggi interne di quello Stato.
Storico versioni
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