Convenzione
Art. III
In vigore dal 9 set 1956
Articolo III
1. Nel caso di successione di persona che, al tempo della morte,
era cittadino o era domiciliato in uno degli Stati contraenti, il luogo dove ciascuno dei seguenti beni è situato è, ai fini dell'applicazione della imposta e ai fini del credito previsto nell'articolo V, determinato esclusivamente secondo le seguenti regole:
a) I beni immobili sono considerati situati nel luogo in cui si trovano.
b) I beni mobili corporali (tranne quelli per i quali una
apposita norma sia qui di seguito stabilita), e i biglietti di banca o la carta moneta e le altre, forme di moneta riconosciute come aventi corso legale nel luogo della loro emissione, sono considerati esistenti nel luogo in cui detti beni o monete sono situati ai tempo della, morte o, se in transito, nel luogo di destinazione.
c) I crediti (ivi compresi le obbligazioni, i paghero-cambiari e le cambiali-tratte) sono considerati esistenti nello Stato in cui il debitore risiede, o, se il debitore è una società nello Stato in cui o sotto le cui leggi la società è costituita o organizzata.
d) Le azioni e le partecipazioni in società (incluse le azioni e
le partecipazioni in società possedute a mezzo di fiduciario, quando la proprietà beneficiaria risulti in modo evidente da atto scritto o altrimenti) sono considerate esistenti nello Stato in cui o sotto le cui leggi ciascuna società è costituita o organizzata.
e) Le navi, gli aeromobili e le relative quote sono considerati esistenti nel luogo in cui dette navi ed aeromobili sono immatricolati.
f) L'avviamento quale elemento attivo di un esercizio
commerciale, industriale o professionale è considerato esistente nel luogo in cui il commercio, l'industria o la professione cui esso si riferisce sono esercitati.
g) Le patenti, i marchi di fabbrica e i disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui sono registrati o usati.
h) I diritti di autore e di esclusività, i diritti relativi a
lavori artistici e scientifici, i diritti o le licenze per l'uso di qualsiasi opera, di ogni lavoro artistico e scientifico coperti da diritti d'autore, i brevetti, i marchi di fabbrica o disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui i diritti che ne derivano possono essere esercitati.
i) Tutti i beni diversi da quelli menzionati sono considerati
esistenti nello Stato nel quale il de cujus era domiciliato al tempo della morte.
2. Ai fini di questa Convenzione, la questione se il de cujus, al tempo della morte, era cittadino o era domiciliato in uno degli Stati contraenti e se il debitore vi era residente, è risolta in conformità delle leggi vigenti in tale Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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