Convenzione
Art. VIII
In vigore dal 9 set 1956
Articolo VIII
L'Amministratore dell'eredità o gli aventi causa da essa, quando dimostrino che l'azione delle autorità fiscali di uno degli Stati contraenti abbia dato o darà luogo ad una doppia imposizione in contrasto con le disposizioni di questa Convenzione, sono autorizzati a denunciare il fatto allo Stato contraente del quale il de cujus era cittadino al tempo della morte o del quale l'avente causa dalla eredità è cittadino, o se il de cujus al tempo della morte non era cittadino di nessuno degli Stati contraenti o se l'avente causa dall'eredità non è cittadino di nessuno degli Stati contraenti, allo Stata contraente nel quale il de cujus era domiciliato o residente al tempo della morte o nel quale l'avente causa dall'eredità è domiciliato o residente. Se il ricorso è ritenuto fondato, l'autorità competente dello Stato al quale il fatto fu denunziato, prenderà accordi con la autorità competente dell'altro Stato contraente allo scopo di evitare equamente la doppia tassazione in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-07-19;943#art-c-viii